CODICE DELLA STRADA – Caso operativo a cura di C. Lo Iacono sull’art. 158 c.d.s. – Divieto di fermata e di sosta di veicoli nello spazio riservato ai veicoli a servizio di persone invalide.

28 Ottobre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che un’autovettura è stata lasciata in sosta nello spazio riservato ai veicoli a servizio di persone invalide senza esporre l’apposito contrassegno.

Approfondimenti

L’articolo 158 del codice della strada individua una lunga serie di casi in cui la fermata e la sosta dei veicoli sono vietate, stabilisce le relative sanzioni e dispone, per evidenti ragioni di sicurezza, che durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

Tra i casi di sosta vietata c’è anche quello che riguarda l’utilizzo da parte di soggetti non titolari dell’apposita autorizzazione di cui all’articolo 188 del codice della strada, degli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, previsto dalla lettera g) del comma 2. Mutuando il significato che della sosta dà l’articolo 157 del codice della strada, possiamo affermare che quando la sospensione della marcia del veicolo viene protratta nel tempo con contestuale allontanamento del conducente, il mezzo non può essere lasciato negli spazi riservati ai portatori di handicap.

Gli spazi in argomento vengono istituiti con l’ordinanza prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, e segnalati con il pannello composito “sosta consentita a particolari categorie” di cui alla figura II. 79/a del regolamento recante anche il simbolo degli invalidi, delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo e con all’interno il simbolo degli invalidi disegnato in giallo sulla pavimentazione. La delimitazione comprende anche uno spazio libero per consentire l’uscita dal veicolo o l’accesso al marciapiede.

Sui veicoli utilizzati dagli invalidi che usufruiscono degli appositi spazi per la sosta, deve essere esposto sulla parte anteriore il “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Il contrassegno non deve consentire l’individuazione del relativo titolare e, pertanto, i dati devono essere scritti in modo da non essere immediatamente visibili, se non in caso di necessità di accertamento.

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria (che in via generale si applica per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione, ma che chiaramente non riguarda le ipotesi che prevedono la rimozione del veicolo) e della sanzione accessoria della rimozione del veicolo (per liberare lo spazio destinato ai titolari dell’autorizzazione) disposta dall’articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada. Il comma 3 dello stesso articolo consente, in alternativa alla rimozione ed anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

Note di chiarimento:

  1. Le principali norme che mirano a consentire e ad agevolare la mobilità delle persone cieche o aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sono contenute nell’articolo 188 del codice della strada, nell’articolo 381 del suo regolamento e nell’articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. In particolare Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e a mantenere apposite strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposita autorizzazione. Detta autorizzazione è resa nota mediante l’esposizione sulla parte anteriore del veicolo del “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4 del regolamento.
  2. La rimozione dei veicoli in sosta abusiva negli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone invalide è disposta dall’articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada. Il comma 3 dello stesso articolo consente, in alternativa alla rimozione ed anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
  3. Il “giorno di calendario” va dalle ore 0,00 alle ore 24,00. Per i divieti di sosta disposti ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice, le sanzioni si applicano invece per “ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione”.
  4. La sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo è disciplinata principalmente dall’articolo 215 del codice della strada e dall’articolo 397 del suo regolamento.
  5. L’articolo 354, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, non consente la rimozione dei veicoli a servizio delle persone invalide. Si ritiene che l’interesse tutelato dalla discutibile norma regolamentare debba essere comunque sacrificato quando la sosta avviene allo sbocco di passi carrabili, in curva, su intersezione o in modo da costituire pericolo, grave intralcio o blocco alla circolazione.

Scheda della violazione

– illecito: Perché l’autovettura è stata lasciata in sosta nello spazio riservato ai veicoli al servizio di persone invalide senza esporre l’apposito contrassegno previsto dall’articolo 188 del codice della strada. Il veicolo viene rimosso e, con separato atto, affidato in custodia a ………………………………… per custodirlo presso ………………………………………

– norma violata: articolo 158, comma 2, lettera g), del codice della strada

– sanzione pecuniaria: da euro 85,00 a euro 338,00 – articolo 158, comma 5, del codice della strada

– pagamento:

  • in misura ridotta -30%: euro 59,50 se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • in misura ridotta: euro 85,00 se avviene dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notifica della violazione
  • della metà del massimo: euro 169,00 se avviene oltre 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione
  • del doppio del minimo: euro 170,00 determinato dal prefetto quando non accoglie il ricorso

– sanzione accessoria: Rimozione (o blocco) del veicolo – Articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada

– decurtazione punti dalla patente:2

– devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore

– autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace

La normativa

– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” – Articolo 158

– Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” – Articolo 348

Modalità dell’intervento operativo

Avendo ipotizzato che un’autovettura è stata lasciata in sosta nello spazio riservato ai veicoli al servizio di persone invalide senza esporre l’apposito contrassegno, la procedura sarà quella di seguito indicata.

L’organo di polizia:

  • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 158, commi 2, lettera g), e 5, del codice della strada (da notificare entro 90 giorni al responsabile in solido);
  • dispone la rimozione del veicolo ai sensi dell’articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada, indicandola nel verbale di contestazione della violazione;
  • provvede affinché il veicolo sia prelevato, trasportato nell’apposita depositeria ed affidato in custodia al responsabile della stessa redigendo apposito verbale;
  • restituisce il veicolo all’avente diritto che lo rivendica, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia.

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