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Ipotesi operativa
L’organo di polizia accerta che un’autovettura è stata lasciata in sosta allo sbocco di un passo carrabile individuato con l’apposito segnale.
Approfondimenti
L’articolo 158 del codice della strada individua una lunga serie di casi in cui la fermata e la sosta dei veicoli sono vietate, stabilisce le relative sanzioni e dispone, per evidenti ragioni di sicurezza, che durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
Tra i casi di sosta vietata c’è anche quello “allo sbocco dei passi carrabili” previsto dalla lettera a) del comma 2. Mutuando il significato che della sosta dà l’articolo 157 del codice della strada, possiamo affermare che quando la sospensione della marcia del veicolo viene protratta nel tempo con contestuale allontanamento del conducente, il mezzo non può essere lasciato davanti ad un passo carrabile. Trattandosi di disposizione a portata generale, il divieto vale anche nei confronti dei proprietari degli stessi passi.
Essendo, come detto, presa in considerazione la sosta “allo sbocco” dei passi carrabili, si ritiene che se un veicolo sosta sul lato opposto non viola la norma, nemmeno quando impedisce l’entrata e l’uscita dallo stesso per la limitata larghezza della carreggiata. In tale ipotesi occorre valutare l’opportunità di vietare la sosta di fronte al passo carrabile. Una parte della dottrina ritiene tuttavia che tale sosta è da intendersi vietata allorché è palese l’impedimento alle manovre di entrata e di uscita dal passo.
Il “passo carrabile” è, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 37), del codice della strada, l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Ma ai fini dell’applicazione della norma in trattazione, occorre tenere conto che l’articolo 22, comma 3, del citato codice, stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale (quello di cui alla figura II 78 del regolamento), previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Pertanto, solo quelli muniti dell’apposito segnale rientrano nella tutela della disciplina.
La violazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria (che in via generale si applica per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione, ma che chiaramente non riguarda le ipotesi che prevedono la rimozione del veicolo) (6) e della sanzione accessoria della rimozione del veicolo (per liberare il passo carrabile) (7) (8) disposta dall’articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada. Il comma 3 dello stesso articolo consente, in alternativa alla rimozione ed anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
Note di chiarimento:
Scheda della violazione
– illecito: Perché l’autovettura è stata lasciata in sosta allo sbocco di un passo carrabile individuato con l’apposito segnale (3) previsto dall’articolo 22 del codice della strada. Il veicolo viene rimosso e, con separato atto, affidato in custodia a ………………………………………… per custodirlo presso ………………………………………………………………………..
– norma violata: articolo 158, comma 2, lettera a), del codice della strada
– sanzione pecuniaria: da euro 41,00 a euro 169,00 – articolo 158, comma 6, del codice della strada
– pagamento:
– sanzione accessoria: Rimozione (o blocco) del veicolo – Articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada
– decurtazione punti dalla patente:0
– devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore
– autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace
La normativa
– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” – Articolo 158
– Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” – Articolo 348
Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che un’autovettura è stata lasciata in sosta allo sbocco di un passo carrabile individuato con l’apposito segnale, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
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