OMICIDIO STRADALE: le cose stanno veramente come dice la stampa?

30 Ottobre 2015
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Forse, ma non del tutto.

 

È certamente un grosso risultato, frutto di una grande battaglia di civiltà, che ha visto, finalmente, prevalere nelle aule parlamentari il diritto del cittadino anziché quello delle lobbies: un segnale che, si spera,  possa servire al cittadino utente della strada per cambiare la propria mentalità.

 

Ma per gli addetti ai lavori si impone un esame anche critico, non per smontare quanto appena approvato dalla Camera dei Deputati (da quanto appreso in sinergia col Senato dove pertanto il provvedimento dovrebbe passare velocemente senza alcuna modifica ulteriore), ma per stimolare chi scrive le leggi ad un maggior coordinamento fra le norme, per rendere effettiva la punizione per chi si macchia di gravi reati (come è quello che commette, a mio parere, chi fugge dopo aver provato un incidente stradale).

 

È certamente apprezzabile l’aumento delle pene, che però da sole non servono.

 

Fa piacere vedere riconosciuta la gravità di certi comportamenti ed apprendere che l’omicidio stradale col responsabile con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l oppure sotto l’effetto di stupefacenti rischia da 8 a 10 anni di carcere.

 

Peccato che non esista, oggi, una norma che possa derogare all’art. 32 della Costituzione per cui, salvo il caso del soggetto responsabile “del morto” che arriva all’ospedale privo di coscienza e gli prelevano il sangue per motivi diagnostici, il conducente, cosciente, avrà tutto l’interesse, se sa di aver bevuto, a rifiutare l’esame alcolemico ricadendo, se proprio la pattuglia vede i sintomi, nell’ipotesi più lieve, in prima fascia, con sanzione amministrativa soggetta al giudizio, in caso di ricorso, del Giudice di Pace, o del Prefetto, magari lo stesso che, per paura degli appelli, invitava addirittura le forze di polizia a non ritirare la patente (la questione ha suscitato clamore sulle riviste on line specializzate qualche mese fa). E con gli stupefacenti, salvo il soggetto (1 su mille), visibilmente fatto, chi potrà attestare l’essere sotto l’effetto degli stupefacenti se il conducente preferisce il rifiuto?
Certo il rifiuto ha una sanzione non indifferente, con la confisca del veicolo che, in caso di incidente impedisce i lavori di pubblica utilità e la restituzione del veicolo, ma forse meglio tale sanzione che da 8 a 10 anni di carcere.

 

Ed ancora, poco importa se “ergastolo” o “mezzo ergastolo”: a chi fa paura la guida senza patente? Agli onesti, a chi la patente la consegue, a quelli che però si fermano dopo un incidente.

 

Ipotizziamo il soggetto, senza beni pignorabili, con auto a noleggio: quale punizione per guidare senza patente? Un’ammenda, che lo Stato non riuscirà a riscuotere, il fermo del veicolo con un acconto di un mese (magari non applicabile se il veicolo non è suo) e l’obbligo di nominarlo custode del veicolo stesso con tre giorni di tempo per comunicare con comodo, dopo ha portato il veicolo (se si ricorda,  e se ne ha voglia, dico io).

E della fuga? È vero salgono le pene, ma forse non conviene ancora fuggire se si è consapevoli di aver alzato troppo il gomito o di essersi sballati con sostanze non consentite?

 

Vedremo.

 

Potrei continuare con tanti altri esempi, ma l’obiettivo non è smontare la legge, è, dopo aver ringraziato chi non ha mollato e ci ha creduto sino alla fine, quello di ricordare che “il grezzo della casa è fatto”, ma mancano ancora le porte e le finestre: forse manca ancora una parte del tetto.

 

Vedi il testo del DDL sull’omicidio stradale

 

Maurizio Marchi