NOVITA’ – Comincia da oggi la pubblicazione dei commenti a tutti gli articoli del codice della strada, che verranno proposti periodicamente e costantemente aggiornati dagli Autori.

 

26 Novembre 2015
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All’interno delle schede di ogni singolo articolo sarà pubblicato il testo della norma commentata, le disposizioni regolamentari correlate all’articolo, il commento degli autori, la prassi ministeriale, la giurisprudenza e le risposte ai quesiti, nonché il link ad altri commenti già presenti sul sito, in modo da creare uno strumento di lettura del codice della strada, completo e aggiornato.

Iniziamo…

Articolo 1 codice della strada

Premessa

Quello che andremo ad approfondire è l’ultimo dei tre Codici che hanno regolato la circolazione in Italia, anche se è vero che già dalla seconda metà dell’Ottocento si incominciò a sentire l’esigenza di dettare norme comuni per consentire un uso più consapevole della strada, a tutela della sicurezza delle persone e per questo furono emanati due decreti per regolamentare la circolazione, dapprima dei veicoli a trazione animale, e poi, alle soglie del Novecento, dei velocipedi.
Fu solo nel 1933 che l’Italia si dotò di un vero e proprio Codice della strada, con il R.D. 1740, di cui una parte è sopravvissuta sino ad oggi, ad esempio, nell’articolo 15 del d.lgs. n. 285/92, conosciuto come il Nuovo Codice della strada.
Va detto che la normativa nazionale ha trovato fondamento nelle Convenzioni Internazionali, così che il primo Codice della strada, quello del 1933, è nato sui princìpi della Convenzione di Parigi del 1926.
Nel 1949, la Convenzione internazionale di Parigi del 1926 e quella di Washington del 1943 vennero sostituite dalla Convenzione di Ginevra che, tra l’altro, aveva previsto un modello di patente e di permesso internazionale di guida che sono ancora oggi in circolazione.
Questo mutamento del quadro internazionale portò in Italia, con un certo ritardo, alla riformulazione del Codice della strada che vide la luce nel 1959 con il d.P.R. n. 393.
La Convenzione di Vienna, del 1968, abrogò di fatto la Convenzione di Ginevra, ma fu ratificata in Italia sono nel 1995. Nonostante questo, il Nuovo Codice della strada del 1992 ne ricalca i contenuti, nonostante la legge delega 190/91 sia di 4 anni antecedente alla ratifica dell’ultima Convenzione internazionale ancora vigente.
Dopo questo breve quadro storico, non va dimenticato che l’Italia fa parte della Comunità Europea e che per questo il diritto interno è fortemente influenzato dalla normativa comunitaria che, per quanto attiene la specifica materia del Codice della strada, viene recepita con decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 229 e tali direttive hanno la peculiarità di sovrapporsi alle norme nazionali senza abrogarle, ma disapplicandole di fatto per quanto in contrasto con il diritto comunitario che così risulta prevalente. Tutto ciò sta a significare che il Codice della strada non è propriamente quello che si legge, ma è invece il risultato di una lettura combinata tra le direttive europee e il testo stampato; questo pone gravi difficoltà per chi si avvicina per la prima volta alla lettura del d.lgs. n. 285/92, in quanto potrebbe essere fuorviato nell’applicazione di norme che, pur non essendo materialmente abrogate, lo sono di fatto per il recepimento della normativa europea. Solo di recente, anche per il codice della strada, le direttive comunitarie sono state recepite con decreti legislativi delegati dalle leggi comunitarie che ogni anno vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e che dispongono il recepimento delle norme comunitarie. A queste si aggiungono i Regolamenti dell’Unione Europea che, a differenza delle direttive, entrano in vigore senza necessità di specifici strumenti di recepimento, alle date indicate nei singoli provvedimenti.

IL TITOLO I

Il Titolo I apre il codice della strada e contiene sia i principi generali, sia norme speciali come quelle che regolano la circolazione dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizione di eccezionalità, ovvero che disciplinano le competizioni su strada. Sono qui definiti, inoltre, i servizi e gli organi di polizia stradale.

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