La sicurezza nei locali di pubblico spettacolo

1 Dicembre 2015
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A seguito della riforma introdotta lo scorso 2 aprile 2015 con il decreto legislativo del 16 marzo 2015, n. 28 è stato introdotto nel nostro ordinamento penale un nuovo istituto giuridico “la non punibilità per particolare tenuità dell’offesa”.
La disciplina si applica a tutti quei reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore a cinque anni, sia nelle ipotesi che le due tipologie di pena siano congiunte sia che siano previste in modo distinto.
La norma indica, quali criteri di valutazione, la modalità della condotta, l’esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell’offensore, la tenuità deve ritenersi esclusa e non applicabile quando la condotta è caratterizzata da crudeltà, motivi abietti o futili, in danno di animali, con sevizie o nei confronti di persona con minorate possibilità di difesa o quando le conseguenze procurate dall’offensore siano di particolare gravità (morte o lesioni gravissime).
La norma indica altresì i criteri per ritenere abituale il comportamento dell’offensore ed escludere, quindi, l’applicazione della norma.

In questo quadro come si inseriscono le sanzioni penali previste nel caso in cui i gestori dei locali omettano di rispettare le prescrizioni inserite nella licenza di cui all’art. 80 del Tulps cioè come si comporteranno i magistrati giudicanti in relazione ai reati di cui all’art. 681 c.p. e articolo 46 del d.lgs. n. 81/2008 in tema di prevenzione incendi?
Il regime autorizzatorio delle attività di spettacolo ed in particolare dei piccoli trattenimenti è oggi soggetto al regime della Scia, novellati artt. 68, 69 e 71 del Tulps.

Ma premesse queste evidenti facilitazioni spesso ci si trova di fronte a situazioni nelle quali lo spettacolo ed il piccolo trattenimento ricadano nella prima fattispecie cioè in quella che prevede l’obbligo di dotarsi dell’agibilità dei locali ex art. 80 Tulps al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti trattandosi di spettacoli che per definizione rientrano nella prima parte dell’art. 68 Tulps (esempio il ballo).

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza della terza sezione penale in data 5.9.2014, n. 37196 ha definito, confermando la decisione del Tribunale di prima istanza, che “In ordine a reato di cui all’art. 681 c.p., ipotizzato a carico del solo P., il Tribunale ha accertato, con motivazione adeguata, che, non essendo state allestite nel locale pedane per il ballo, guardaroba o altri servizi peculiari di discoteche, non essendo previsti pagamenti aggiuntivi, né effettuate forme di pubblicità, ci si trovava in presenza di “una modalità per allietare le clientele ed accompagnare la prevalente attività di somministrazione”, per cui non era richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 68 Tulps, prevista solo se l’attività di intrattenimento all’interno dell’esercizio rivesta il carattere dell’imprenditorialità.

Ha pertanto statuito i seguenti indirizzi che devono essere presi a riferimento dalle forze di polizia per accertare l’eventuale illegittimità dell’attività avviata solo con Scia invece che aver ottenuto sia la licenza ex art. 68 che 80 Tulps:
a) mancato allestimento del locale con pedane destinate allo spettacolo attivo (es. ballo);
b) nessun servizio di guardaroba;
c) insussistenza di servizi peculiari delle discoteche (es. pedane per cubiste, consolle del Dj, ecc.);
d) nessun pagamento aggiuntivo oltre a quello previsto per la somministrazione;
e) non sono state effettuate forme di pubblicità (es. biglietti dei PR, volantini, spot radiofonici e televisivi, ecc.);
f) mancanza del carattere imprenditoriale dell’intrattenimento essendo svolto solo come modalità per allietare la clientela ed accompagnare la prevalente attività di somministrazione.