CIRCOLAZIONE STRADALE
Trenino turistico per trasportare i bambini: quali sono gli adempimenti e le regole da rispettare? (M. Marchi)

24 Dicembre 2015
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Un’associazione ha chiesto di poter utilizzare, per il periodo Natalizio, un trenino turistico per trasportare i bambini in alcune vie cittadine. Quali sono gli adempimenti e regole da rispettare?

I trenini turistici possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l’ente proprietario della strada (che di solito è sempre il comune, dato che i percorsi sono di norma limitati al centro città).
Pertanto, verificate le condizioni di idoneità alla circolazione, potrà essere rilasciata un’autorizzazione recante il percorso approvato dall’ufficio competente che di norma si identifica con la polizia municipale e/o l’ufficio traffico. Nell’autorizzazione dovranno essere specificate le prescrizioni, quali possono essere la velocità massima anche in relazione a singoli tratti del percorso, l’obbligo di effettuare un circuito senza fermate intermedie, il divieto di trasportare minori di una determinata età non accompagnati da un adulto, ecc.
Sull’argomento, a seguito dell’approvazione del d.m. 15 marzo 2007, n. 55 (“Norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici”),è intervenuto il MIT con circolare del 4 luglio 2007, prot. Div. 6 63717/23.40.08, precisando che i trenini turistici:
– possono essere immatricolati ad uso di terzi ovvero in uso proprio;
– sono immatricolati ad uso di terzi quale servizio di linea per trasporto di persone. L’immatricolazione, in tal caso,è subordinata, secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.m. n. 55/2007, all’autorizzazione del competente ente territoriale, al quale spetta, tra l’altro, la verifica e l’approvazione del percorso. Sulla carta di circolazione dei trenini turistici immatricolati ad uso di terzi dovranno essere indicati gli estremi dell’autorizzazione, nonché il percorso consentito;
– possono essere immatricolati in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell’esercizio di un’attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l’attività stessa venga eventualmente svolta.
L’immatricolazione ad uso proprio è autorizzata dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, in relazione alla sede del richiedente, ed è subordinata al nulla osta del competente ente territoriale in relazione alla verifica e
all’approvazione del percorso. I soggetti sopra indicati possono utilizzare i trenini turistici in uso proprio per soddisfare le esigenze di trasporto strettamente connesse all’attività principale. Possono beneficiare di tale trasporto soltanto le
persone, o le categorie di persone, individuate al momento dell’immatricolazione e che abbiano un rapporto contrattuale con l’intestatario della carta di circolazione (ad esempio: dipendenti o clienti); durante il trasporto, dette persone devono essere munite di un documento atto a dimostrare il rapporto contrattuale con l’intestatario della carta di circolazione.

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