SANZIONI
Il sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative. Analisi pratico-operativa del titolo VI del Codice della Strada e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Terza Parte – Massimo Ancillotti)

31 Dicembre 2015
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La non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative.

L’articolo 199 del codice della strada, secondo cui l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi, ripete, con qualche aggiustamento terminologico, i contenuti dell’articolo 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In evidente analogia con la personalità della responsabilità penale, anche nel campo dell’illecito amministrativo si afferma che l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi. In linea generale deve ritenersi che la morte dell’autore della violazione comporti l’estinzione dell’obbligazione a suo carico, dal momento che l’obbligazione, pur avendo contenuto patrimoniale, è legata inscindibilmente alla persona del debitore. L’effetto estintivo non si estende ad altri coautori del fatto, ma, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2000, n. 2501; Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1994, n. 2064), si estende ai responsabili solidali e determina l’impossibilità di agire esecutivamente nei confronti degli eredi dell’autore della trasgressione. Lo stesso effetto estintivo si verifica allorché destinatario del verbale di contestazione e della obbligazione di pagamento non sia il diretto trasgressore della violazione, bensì il solo obbligato in solido ed anche in questi casi la sua morte non produce effetti nei confronti di altri eventuali obbligati in solido. Proceduralmente la morte dell’autore della violazione determina l’archiviazione degli atti sia se verificatasi nella fase amministrativa di accertamento e determinazione della violazione, sia se si realizza nella fase dell’eventuale giudizio di opposizione o di verifica amministrativa davanti al Prefetto, sia infine nella successiva fase di esecuzione della sanzione. In questo ultimo caso, come avremo modo di vedere a proposito degli istituti di autotutela, la morte dell’obbligato determina, incontrovertibilmente, un caso di estinzione del procedimento non satisfattorio che il responsabile del procedimento deve senza indugio trasformare in atto di autotutela dell’intera procedura. Collegato al principio di intrasmissibilità dell’obbligazione agli eredi si pone, per le sanzioni accessorie, la disposizione contenuta nell’articolo 210, comma 4, secondo cui dalla intrasmissibilità dell’obbligazione pecuniaria consegue anche la intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria irrogata. Alla morte dell’obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l’organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
Appare adesso opportuno descrivere quali effetti produce nelle varie sottofasi procedimentali la morte dell’autore della violazione.

8.1. Effetti della estinzione per morte nelle varie fasi procedimentali

Proceduralmente la morte dell’autore della violazione determina l’archiviazione degli atti sia se verificatasi nella fase amministrativa di accertamento della violazione e di determinazione e riscossione della sanzione in fase applicativa, sia nella fase dell’eventuale giudizio di opposizione o di verifica amministrativa davanti al prefetto, sia infine nella successiva fase di esecuzione della sanzione. Occorre però brevemente osservare gli effetti dell’istituto  nelle varie fasi procedimentali per verificarne i diversi adempimenti pratico-operativi.

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