TRATTENIMENTI E SPETTACOLI
Il TAR Puglia, con sentenza n. 3171/201521, annulla un provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la cessazione di attività di intrattenimento musicale effettuata da un locale.
Il Tribunale chiarisce che la fattispecie di cui all’ art. 68 Tulps ricorre nel caso in cui lo spettacolo costituisca l’attività primaria esercitata dall’intrattenitore, invece nel caso concreto, l’attività rimane “ancillante e servente” rispetto a quella primaria che resta la somministrazione di bevande.