Il 6 FEBBRAIO 2016, entrano in vigore i decreti legislativi del 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 sulla DEPENALIZZAZIONE e abrogazione dei reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie

5 Febbraio 2016
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Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.
La depenalizzazione si applica anche ai predetti reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
La sanzione amministrativa pecuniaria è così determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5,000 a euro 30,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000
c) da euro 10.000 a euro 50,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
Se per le violazioni previste è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Per le violazioni depenalizzate di cui sopra, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse. Nel caso di mancata previsione, è competente l’autorità individuata a norma dell’art. 17, co. 1, Legge 689/1981.

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Commento e prime osservazioni di G. Carmagnini sulla nuova depenalizzazione
di G. Carmagnini 

Dando seguito alla delega contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 64, sono stati approvati e pubblicati due decreti legislativi riguardanti l’abrogazione di taluni reati e l’introduzione di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7) e la depenalizzazione di altre fattispecie costituenti reato (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8), salvo specifiche eccezioni previste nella delega. Entrambi i provvedimenti entrano in vigore il 6 febbraio 2016. Rispetto alla delega per la depenalizzazione dei reati il Governo ha operato alcune deroghe ed eccezioni (l’esempio di maggiore impatto è quello della mancata depenalizzazione per i reati del testo unico degli stranieri – d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) delle quali non è utile approfondire le motivazioni, per cui è sufficiente attenersi al testo dei due decreti.
È del tutto evidente l’importanza dei due decreti delegati che, al pari di precedenti interventi di più ampia depenalizzazione, incidono in maniera rilevante nell’attività quotidiana degli organi di polizia. È qui necessario fornire le prime interpretazione, auspicando un intervento chiarificatore del Ministero soprattutto in relazione all’articolo 116 del codice della strada, che presenta gli aspetti più problematici per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile, sia per gli accertamenti successivi al 6 febbraio 2016, sia per la regolazione dei procedimenti penali instaurati prima di tale data.

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Quanto mi piace questa nuova depenalizzazione della “guida senza patente”!
di Pino Napolitano

Comincio con il dire che mi piace la depenalizzazione della “guida senza patente”, atteso che, la versione “criminale innocua” che è durata fino al gennaio 2016, resta priva di afflittività, quindi di nessuna utilità nelle strategie di contrasto alla insicurezza stradale.
La punizione della condotta di “giuda senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici”, all’alba del Decreto Legislativo di depenalizzazione, porta al solo pagamento di un’ammenda suscettibile di oblazione ex art. 162 c.p., di importo ben inferiore alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla novella; quindi non serve a nulla (se non a pochissimo).

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Normativa:

Decreto legislativo 15/1/2016 n. 8 
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67

Decreto legislativo 15/1/2016 n. 7 
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

 

Circolari:

Vedi il testo della circolare della Procura di Trento
La “depenalizzazione” realizzata in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 (decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016). Indicazioni operative.

Vedi il testo della circolare della Procura di Siena
Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, recante Disposizioni in materia di abrogazione di reati introduzione di illeciti con sanzioni pecuniaria; Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante Disposizioni in materia di depenalizzazione. Indicazioni operative