MEZZI DI PROVA
La videoregistrazione contiene la rappresentazione di un fatto e, in quanto tale, va ritenuta prova documentale con dei requisiti particolari. 

Si tratta di un documento figurativo non caratterizzato dalla scrittura, ma, dato che contiene la descrizione di un fatto, da delle immagini testimoniali. Per determinare l’autenticità delle videoregistrazioni, non essendo soggette alla sottoscrizione come imposto per l’utilizzazione processuale delle scritture private, è necessario accertala di volta in volta.

Vedi il testo della sentenza

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.