PATENTE DI GUIDA
La Guida di un motociclo non leggero con patente di categoria B conseguita dal 26 aprile 1988. Per la Cassazione costituisce illecito penale (ora comunque depenalizzato, salvo recidivi/reiterazione). Ma non è così.
G. Carmagnini 

22 Febbraio 2016
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La sentenza che si commenta rappresenta un esempio di scarsa conoscenza della normativa speciale in materia di patenti di guida, tanto che la Cassazione è giunta a errate conclusioni, confermando una condanna per guida senza la corrispondente patente a danno di un motociclista sorpreso a guidare il motociclo non leggero (per il quale è necessaria almeno la categoria A2) pur essendo titolare di patente di categoria B, conseguita in data successiva al 25 aprile 1988. Non che il comportamento fosse lecito, ma sicuramente non era da sanzionare ai sensi dell’articolo 116, comma 15 e 17 del codice della strada, ricadendo tale ipotesi nelle previsioni dell’articolo 116, comma 15-bis.
Si rammenterà certamente come, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 18.4.2011, n. 59, dal 19 gennaio 2013 è stata eliminata dal vecchio articolo 125 l’ipotesi di illecito amministrativo costituito dalla guida di veicoli in possesso di patente di guida di categoria diversa da quella corrispondente al veicolo guidato. Da tale data questo ha comportato, quindi, che la guida con patente di categoria diversa da quella richiesta per il veicolo guidato rappresenta a tutti gli effetti una particolare ipotesi di guida senza patente punita con le sanzioni, amministrativo o penali, previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.
In precedenza (cioè fino al 18 gennaio 2013), l’articolo 125 la conteneva espressa previsione di un illecito specifico per chi guida con patente di categoria diversa da quella espressamente richiesta. Dal 19 gennaio 2013 lo stesso articolo 125, comma 3, non prevede più tale illecito e contiene, al contrario, le sanzioni per chi guida non osservando le prescrizioni indicate nei codici unionali e nazionali presenti sulla patente. Di conseguenza da tale data ogni caso di guida di un veicolo con patente di categoria diversa ha finito per essere riconducibile in maniera residuale all’ipotesi di guida senza patente di cui all’articolo 116, commi 15-17.

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Vedi il testo della sentenza della Corte di Cassazione penale, n. 4483/2015