COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE
Il “proprietario del veicolo”, sul quale grava l’obbligo della dichiarazione, deve essere identificato in colui che sia tale al momento della commissione della infrazione.

Se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’art. 126 bis comma 2 c.d.s. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo – in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione – all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell’infrazione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione. 

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