SEGNALAZIONE AUTOVELOX. Ai fini della validità del verbale di accertamento, deve ritenersi sufficiente la preventiva segnalazione, agli automobilisti, della postazione di autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili, essendo irrilevante l’ulteriore visibilità della postazione di controllo in sè.
L’art. 142 comma 6 bis del c.d.s. stabilisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
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