Insegne parafarmacie
Il comune di Firenze non può considerare come ragione ostativa la differente offerta di servizi e prodotti sanitari da parte di una parafarmacia anziché di una farmacia ma dovrà valutare se, in concreto, l’insegna risulti compatibile con le caratteristiche ambientali e l’architettura dell’immobile.
Vedi il testo della sentenza del TAR Veneto
Novità editoriale:
Nuovo Codice della Strada e leggi complementari
![]() |
Edizione, Marzo 2016, aggiornata con: • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (depenalizzazione) |
Vuoi abbonarti? Clicca qui per avere maggiori informazioni