Per gli Uffici della Motorizzazione, nonché per le forze dell’ordine, il medesimo Accordo viene inviato nella versione completa degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, eccetto le immagini dei modelli di patenti di guida italiane.
Tutti gli allegati tecnici, individuati all’art. 9, sono costituiti da:
– l’elenco “Modelli di patenti di guida” che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Svizzera, da ritenere validi ai fini della conversione e riporta anche le immagini degli stessi; per la conversione potranno quindi essere accettate solo le patenti di guida svizzere redatte sui modelli individuati, dall’elenco in questione;
– il Modello l, redatto in tre lingue (italiano – francese – tedesco), da utilizzare per la restituzione delle patenti di guida a seguito della conversione;
– il Modello 2, redatto in tre lingue (italiano – francese – tedesco), da utilizzare per comunicare il rilascio del duplicato della patente di guida oggetto di furto o smarrimento;
– due Tabelle di equipollenza, per stabilire l’equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti Contraenti;