Sinistro causato da ostacolo sulla strada
L’ente proprietario (o concessionario) della strada è sempre responsabile dei sinistri causati da oggetti di qualsiasi natura abbandonati sul fondo stradale. Esso infatti è gravato dall’obbligo di custodia di cui all’articolo 2051 c.c. con il solo limite del caso fortuito: è, in altre parole, l’ente pubblico a dover fornire la prova (positiva) dell’imputabilità al caso fortuito dell’evento dannoso. Infatti secondo l’articolo 2051 c.c., nel caso di responsabilita’ oggettiva, il danneggiato deve dimostrare soltanto l’esistenza dell’elemento danneggiante e il nesso causale tra questo e il suo danno.
L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilita’, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale