Rimborso spese di missione

La corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, rispondendo al quesito di alcuni enti locali, chiarisce che le c.d. spese di missione (per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)  sostenute in occasione della trasferta autorizzata in luogo diverso dalla sede dell’ente, al fine di partecipare a “cerimonie istituzionali” organizzate da soggetti pubblici diversi, sono da ritenersi finanziariamente legittime ex art. 84 TUEL solamente se, sia pure nell’ambito delle scelte politiche proprie degli organi di governo dell’ente locale, presentino un tangibile collegamento con i fini dell’ente, in quanto giustificabili in ragione del perseguimento di un interesse pubblico apprezzabile e concreto che si traduca in un vantaggio effettivo alla collettività amministrata.

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