Senso del dovere e del decoro: non solo in servizio

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il licenziamento, o meglio la destituzione dal servizio, di un sovrintendente della Polizia di Stato che era stato allontanato dall’Amministrazione perché non pagava affitto e utenze domestiche, subiva lo sfratto per morosità, emetteva assegni a vuoto e teneva altri comportamenti non degli del “senso del dovere e del decoro” che devono essere osservati dagli appartenenti ai ruoli del personale della Pubblica Sicurezza.

Dopo l’accoglimento del ricorso del poliziotto in primo grado, il Consiglio di Stato da ragione all’Amministrazione, ricordando che “pur considerando che l’inadempienza alle obbligazioni contrattuali ai fini disciplinari è punita con la pena pecuniaria, che nel sistema delle sanzioni disciplinari del personale di P.S. è di minor rilevanza rispetto alla deplorazione, alla sospensione ed alla destituzione, tuttavia il d.P.R. n. 737/1981, in caso di recidiva – tanto più se specifica e reiterata – prevede la possibilità di applicare le sanzioni di livello superiore, compresa la destituzione”.

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