Applicazione del personale alle sezioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

di Massimo Ancillotti

27 Luglio 2016
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Premessa

La recentissima circolare del Ministero della Giustizia 15 maggio 2016, prot. DAG 89034U ha riportato in superficie l’istituto dell’applicazione di personale “non statale” alle sezioni di polizia giudiziaria presso le locali Procure della Repubblica, riproponendo la tematica della legittimità “finanziaria” e di impiego del personale di che trattasi sotto due diversi aspetti; da un lato la corretta individuazione dell’ente tenuto al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale applicato e dall’altro la legittimità dell’impiego di detto personale, limitato dalla normativa di riferimento alla accertata e motivata sussistenza di particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, con naturale esclusione di qualsiasi altro impiego non compatibile con lo svolgimento di attività specialistiche di polizia giudiziaria.

Per ben comprendere i limiti e le dimensioni del problema  occorre però procedere con ordine.

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