Etilometro – Il malfunzionamento deve essere provato dall’imputato

La Corte di Cassazione in una recente sentenza afferma che, in caso di guida in stato di ebbrezza, il malfunzionamento dell’etilometro deve essere provato dall’imputato che non può rifarsi a generiche affermazioni.

8 Settembre 2016
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La Corte di Cassazione in una recente sentenza afferma che, in caso di guida in stato di ebbrezza, il malfunzionamento dell’etilometro deve essere provato dall’imputato che non può rifarsi a generiche affermazioni.

Il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art. 379 del relativo regolamento, costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio.

Leggi la SENTENZA della Corte di Cassazione, 2.9.2016, n. 36496