Transito collettivo regolare su spazio condominiale: è servitù di pubblico passaggio?

Il Tar Lazio pone in evidenza come un’area privata possa ritenersi destinata a pubblico passaggio se l’uso avviene a opera di collettività indeterminata di soggetti titolari di pubblico interesse con carattere generale

7 Ottobre 2016
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Su uno spazio di proprietà del condominio, quando si effettua transito collettivo in modo regolare, continuato e senza limiti, sorge una servitù di pubblico passaggio e il condominio non può più impedire che ciò si verifichi. Questo il principio espresso dal Tar Lazio nella decisione n. 7858/2016 depositata l’8 luglio 2016. Sulla base dell’orientamento della giurisprudenza, “l’unica circostanza che sia in grado di escludere che su di un’area privata possa sorgere un diritto d’uso in favore della collettività ed invece una utilità limitata ai soli frontisti proprietari sarebbe l’oggettiva interruzione dell’area medesima da parte del suo proprietario o la apposizione di segni esteriori riconducibili alla volontà dello stesso di voler continuare a disporre del bene in via esclusiva (cancelli, catene, cartelli, ecc.), circostanze non sussistenti nella specie, laddove per fatto notorio l’area è destinata alla libera circolazione pedonale da parte della comunità indifferenziata dei cittadini, circostanza non smentita dalla ricorrente”.
Leggi la sentenza del Tar Lazio, sent. n. 7858/2016