Sgombero di strada privata: legittimo se il pubblico passaggio è un “fatto notorio”

Il Tar Calabria, con la Sentenza 922/2016, ha legittimato l’ordinanza di sgombero di una strada, gravata da servitù di uso pubblico, decorso il termine previsto dalla contestazione della violazione da parte della Polizia Locale in applicazione del Regolamento di PM

 

20 Ottobre 2016
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E’ legittima l’ordinanza di sgombero da ogni occupazione che impedisca la pubblica fruibilità di una strada gravata da servitù di uso pubblico, allorché sia decorso inutilmente il termine previsto dalla contestazione della violazione da parte della Polizia locale (in applicazione del Regolamento di Polizia municipale) per ottemperare all’ordine di rimozione.

Il caso
A seguito di verbale della Polizia Locale che aveva accertato “l’occupazione di suolo pubblico con strutture amovibili, fioriere, tavoli da esterno in plastica ed ombrelloni in assenza della prescritta autorizzazione”, viene adottata ordinanza di sgombero di area di uso pubblico. A tale ordinanza si oppone il ricorrente che occupava la strada.  Il TAR respinge il ricorso. Di particolare rilevanza per la decisione “il fatto notorio del pubblico passaggio sull’area, come comprovato dai documenti versati in atti dal Comune, e gli ulteriori indici di prova forniti dall’Amministrazione che dimostrano che l’area è di fatto messa a disposizione della collettività indifferenziata dal tempo in cui il terreno circostante è stato edificato e che non ne è stato sottratto alla stessa il suo uso pubblico fino all’arbitraria occupazione perpetrata dal ricorrente: ciò comporta l’assunzione da parte del bene stesso delle caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale”.
Leggi la Sentenza del Tar Calabria 30.09.2016 n. 992