La contestazione immediata è un elemento di legittimità del verbale

La contestazione immediata costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio.

25 Ottobre 2016
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L’art. 384 del Regolamento d’attuazione C.d.S. identifica, poi, ma solo esemplificamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentali allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata – evidenziano i giudici della Suprema Corte “deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione citi servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale e pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedevi”.

Continua poi la Cassazione: “L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione”

Consulta la sentenza della Corte di Cassazione n. 20595 del 12.10.2016