Giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione: è necessario proporre l’appello nella forma della citazione

Opposizione a ordinanza ingiunzione e appello: si propone con citazione e non con ricorso, per cui per sanare l’irritualità è necessario notificare alla controparte l’improprio atto introduttivo e il decreto di fissazione di udienza.

15 Dicembre 2016
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Nel caso di opposizione a ordinanza ingiunzione, l’appello va proposto con citazione e non con ricorso: per l’impugnazione nella forma irrituale del ricorso è necessario notificare alla controparte l’improprio atto introduttivo e il decreto di fissazione di udienza.

Lo ricorda la Corte di Cassazione con la Sentenza n.24723 del 02/12/2016:
“Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 2907 del Ric. 2014 n. 01650 sez. 52 – ud. 27-05-2016 -3- 10/02/2014, Rv. 629583).
Ove la parte abbia proposto l’impugnazione nella forma irrituale del ricorso, essa, per ottenere l’effetto dell’utile radicamento del contraddittorio, è tenuta a notificare tempestivamente alla controparte l’improprio atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione d’udienza, del quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere acquisire conoscenza, informandosi presso la Cancelleria, la quale non è tenuta ad alcuna comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece è previsto dalla disciplina di altri riti (Cass. n. 3058 del 29/02/2012 Rv. 621114 – principio enunciato ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., e relativamente a fattispecie precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011).
La rimessione in termine non era possibile, essendo già scaduto il termine dell’impugnazione e non sussistendo i relativi presupposti. Non si è, infatti, in presenza di un mutamento di orientamento giurisprudenziale in ordine alla interpretazione di norme processuali (Cass., S.U., n. 15144 del 2011), ma unicamente di incertezze interpretative in ordine alle modalità introduttive del giudizio di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative, in assenza di un consolidato orientamento poi disatteso da un successivo pronunciamento. Si è quindi al di fuori dell’ambito di applicabilità dell’istituto della rimessione in termini (Cass. SU n. 2907 del 10/02/2014 in motivazione).”

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