Omicidio colposo: in caso di accertate violazioni del Codice della Strada si esclude la “serie sfortunata di tragiche circostanze”

Nel caso in cui i rilievi della Polizia Municipale e le consulenze tecniche accertino una condotta imprudente dell’imputato, accompagnata a sicure e molteplici violazioni del Codice della Strada, non è possibile invocare attenuanti quali “una serie sfortunata di tragiche coincidenze”. Lo sancisce la Corte di Cassazione con Sentenza n.23172/2016.

16 Dicembre 2016
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Nel caso in cui i rilievi della Polizia Municipale e le consulenze tecniche accertino una condotta imprudente dell’imputato, accompagnata a sicure e molteplici violazioni del Codice della Strada, non è possibile invocare attenuanti quali “una serie sfortunata di tragiche coincidenze”. Lo sancisce la Corte di Cassazione con Sentenza n.23172/2016.

Colui che, a causa dell’alta velocità, perda il controllo del veicolo in centro abitato e vada a collidere con mezzi e cose, non può richiamare una serie sfortunata di tragiche coincidenze, allorchè, tramite i rilievi della Polizia Municipale e l’esito della consulenza tecnica del PM, si accerti in maniera solida e coerente una condotta imprudente dell’imputato e la violazione di plurimi precetti del Codice della Strada.

Il caso

Il caso in esame riguarda un sinistro verificatosi per avere l’imputato perso il controllo del veicolo, attraversando a velocità eccessiva un centro abitato in ore notturne e andando così ad urtare contro una autovettura parcheggiata irregolarmente su di un marciapiede a destra rispetto alla direzione di marcia percorsa. L’auto dell’imputato, rimbalzando quindi sul lato sinistro della carreggiata ed andando a cozzare contro un cassonetto dell’immondizia provocava il travolgimento di un pedone, deceduto a causa delle lesioni riportate.

Le sfortunate coincidenze evocate dall’imputato riguarderebbero, fra l’altro, l’orario inusuale di conferimento dei rifiuti da parte della vittima e il suo  trovarsi “al momento sbagliato nel luogo sbagliato”. Il riferimento è però del tutto destituito di fondamento. Ecco il parere dei Giudici della Suprema Corte: “anche ove mai fosse dimostrata (ciò che non è) la sussistenza di una disciplina sulla raccolta dei rifiuti urbani nel senso vagamente evocato dal ricorrente, si tratterebbe comunque di un insieme di regole non certo volte a prevenire eventi del tipo di quello che si è verificato e in ogni caso non idonea a scriminare colui che, attraversando ad alta velocità un centro abitato, perda il controllo del veicolo e vada a collidere con mezzi e cose”.

Consulta il testo della Sentenza della Corte di Cassazione 1.6.2016 n. 23172