Etilometro: l’onere della prova contraria spetta all’imputato, anche in relazione alle conseguenze di un accertamento effettuato alcune ore dopo l’ultimo atto di guida

Mentre la prova del reato, per indicazione normativa, è già data dall’esito di un accertamento del grado di alcoolemia che replichi cadenze e modalità previste dal C.d.S., l’onere di provare l’eventuale presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accertamento grava sull’imputato. E non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento: lo ribadisce la Corte di Cassazione con Ordinanza n.317/2017

13 Gennaio 2017
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Prova di reato, accertamento alcolemico, elementi compromettenti

La prova del reato, che grava sulla alla Pubblica Accusa, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall’esito di un accertamento del grado di alcoolemia che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. L’onere di provare l’eventuale presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accertamento non può, invece, che gravare sull’imputato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, di aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida, di essere portatore di patologie che alterano il metabolismo dell’alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori e così seguitando.

L’incidenza della c.d. curva alcolimetrica

Anche l’incidenza della c.d. curva alcolimetrica, chiamata in causa nel processo che ci occupa prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici, non può essere chiamata in causa in astratto: viceversa va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell’accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida.

L’onere della prova contraria spetta all’imputato

La Cassazione ribadisce il principio di diritto già affermato dalla stessa con recente giurisprudenza, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico nel sangue mediante prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato. E non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento.

Consulta l’Ordinanza 4.1.2017 n.317 della Corte di Cassazione