Spetta all’imputato provare il difetto di funzionamento dell’etilometro

Il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 C.d.S. e all’art. 379 del relativo Regolamento costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione

 

 

16 Gennaio 2017
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Guida in stato di ebbrezza: il cosiddetto alcoltest costituisce prova dello stato

La Corte di Cassazione, in tema di guida in stato di ebbrezza, richiama la precedente giurisprudenza per ricordare che il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art. 379 del relativo regolamento, costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio.

Esiti del test strumentale: se positivi, è onere della difesa fornire prova contraria

Nel caso in specie, il ricorrente, già condannato in riferimento al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S,. osserva che i giudici si sono basati sull’esito del test etilometrico, senza soffermarsi sul contenuto della deposizione resa dal consulente della difesa. Ma il ricorso è inammissibile circa la questione relativa all’apprezzamento degli esiti del test strumentale effettuato: infatti le prove si erano svolte regolarmente e i dati relativi alla accertata concentrazione alcolemica erano pienamente attendibili.

La Cassazione ricorda pure che:

“in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendo la parte limitarsi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro”.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 305 del 4.1.2017