Omicidio stradale: applicazione della legge in vigore al momento del sinistro e pena prevista per reati antecedenti

La Cassazione interviene sul caso di omicidio colposo aggravato da guida in stato d’ebbrezza occorso in grave sinistro avvenuto prima del 2016, e quindi prima dell’entrata in vigore del testo sull’”omicidio stradale”, per definire quale norma applicare: vale il principio della lex mitior

25 Gennaio 2017
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Con la Sentenza n. 2403/2017 la Cassazione esamina il caso di un uomo che, circolando sotto l’effetto dell’alcol, ha causato un sinistro stradale e la conseguente morte di due persone. L’automobilista, condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione per un concorso di più reati (fra cui omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza) presenta ricorso in Cassazione lamentando, tra l’altro,  l’incompatibilità della doppia condanna ricevuta, per omicidio stradale e per guida in stato di ebbrezza, sostenendo che considerare lo stesso fatto (l’alterazione psicofisica dovuta all’alcol) per procedere alla doppia condanna rilevata violerebbe il principio del “ne bis in idem sostanziale che impedisce di porre a carico del soggetto due volte la stessa circostanza di fatto”; la gravità della pena ricevuta, considerato il non riconoscimento delle attenuanti generiche.

La definizione di omicidio stradale

La Corte di Cassazione, nel procedere al rigetto del ricorso presentato, ricorda il testo dell’art. 589-bis C.P., entrato in vigore nel marzo del 2016:

“Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni”.

Prima dell’entrata in vigore della cosiddetta legge sull’omicidio stradale il C.P., all’art. 589 prevedeva, per l’ipotesi di omicidio colposo aggravato da guida in stato d’ebbrezza, una pena compresa fra i tre e i dieci anni di reclusione. Il problema che la Corte si pone è quella della successione delle diverse leggi nel tempo.

Considerato che il reato è stato commesso prima del 2016, e quindi prima dell’entrata in vigore del testo citato in precedenza, quale norma applicare?

Irretroattività della legge e principio della lex mitior

Alla luce della Sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale, la quale “non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa”, e del principio della lex mitior, secondo il quale una volta ricavata una legge meno severa questa è da applicarsi integralmente, appare evidente che l’imputato vada punito secondo la legge in vigore al momento dell’incidente. Da qui discendono i tre anni di pena applicati contro gli otto previsti dal reato di omicidio stradale.
Inoltre, la Corte ricorda “che uno stesso elemento ben può essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze”, come in questo caso accade per lo stato di ebbrezza alcolica, aggravante del reato di omicidio stradale e reato a sé stante che comporta l’aumento di quattro mesi della reclusione prevista.

Leggi la Sentenza della Corte di Cassazione del 18.1.2017 n. 2403