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Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale scrive ai comandi di Polizia Locale la nota prot. 250 del 27.1.2017 per presentarsi, dare informazione sul proprio inquadramento nella normativa nazionale e internazionale e dei proprio poteri e funzioni.
Il garante (o difensore civico o ombudsman) è un organo di garanzia che ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. In particolare, per svolgere la propria attività, il Garante:
Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell’Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.
Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell’Unione europea e nella Confederazione Elvetica. Nell’ordinamento italiano il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato introdotto con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 ( art.7) convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10. Con il d.m. 11 marzo 2015 n. 36 si è definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell’Ufficio. Il quadro dei riferimenti normativi del Garante nazionale è completato dalla Direttiva UE n.115 del 2008 – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.8 comma 6), e dal Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) ratificato dall’Italia il il 3 aprile 2013 (artt.20 e 21)
L’Italia ha designato il Garante Nazionale come organismo di monitoraggio indipendente (NPM), previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il Garante, agendo come NPM, coordina la rete dei Garanti territoriali per promuovere il monitoraggio della privazione della libertà e il dialogo istituzionale sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone ristrette.
Nella circolare prot 250 del 27.1.2017 il Garante ricorda che:
In forza della disciplina normativa sopra illustrata il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è Organismo che si caratterizza per l’indipendenza da ogni potere dello Stato e per l’esercizio del potere di verifica delle situazioni di restrizione delta libertà personale. Prerogativa e potere a cui corrispondono i doveri di riservatezza e di collaborazione con l’Amministrazione competente e dettati dalle legge.
Ai sensi del D.L. 146/2013, art. 7 comma 5, l’ufficio del Garante Nazionale:
• vigila affinché le forme di limitazione della libertà personale siano attuate in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
• visita, senza necessità di autorizzazione, le camere di sicurezza delle Forze di Polizia, destinate ad accogliere le persone private della libertà personale, accedendo senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
• prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà e comunque degli atti riferìbili alle condizioni di privazione della libertà;
• richiede alle Amministrazioni responsabili delle strutture indicate precedentemente le informazioni e i documenti necessari;
• formula specifiche raccomandazioni all’Amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento. L’Amministrazione interessata comunica l’eventuale dissenso motivato nel limite di trenta giorni.