Segnaletica stradale mancante e responsabilità dell’Ente in caso di sinistro

A meno che non ci si trovi di fronte a insidie o pericoli nascosti e non prevedibili, l’Ente che omette di apporre segnaletica stradale non risulta responsabile in caso di sinistro. Questo il parere della Corte di Cassazione con Sentenza n. 1289/2017

1 Febbraio 2017
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Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1289 del 19.1.2017, riguarda un sinistro avvenuto fra un motociclo (il cui conducente è morto nella circostanza) e un’autovettura. La collisione fra i due mezzi sarebbe avvenuta in corrispondenza di un’intersezione fra due via di pari gerarchia non regolate da alcuna segnaletica, né orizzontale né verticale. I congiunti del deceduto presentano ricorso contro il risarcimento del solo 50% del danno, stabilito dal tribunale, sostenendo che il presupposto concorso di colpa fra i due soggetti coinvolti non sussista. Parte della responsabilità sarebbe infatti da attribuirsi al Comune proprietario della strada, reo di non aver previsto alcun tipo di segnaletica che regolasse il diritto di precedenza a quell’incrocio.

In seguito a sinistro stradale avvenuto su un tratto di strada privo di segnaletica, la responsabilità è dell’amministrazione comunale?

Diverso è però il parere dei giudici della Suprema Corte, secondo i quali la mancata apposizione della segnaletica non crea alcuna situazione di contrasto e non configura una responsabilità effettiva dell’amministrazione, considerato che:

“La pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo, che trova un limite soltanto nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo.”

Quando è assente la segnaletica bastano le norme del Codice della Strada

Insomma, a meno che non ci si trovi di fronte a insidie o pericoli nascosti e non prevedibili il Comune può omettere di apporre segnaletica stradale, senza che questo comporti una sua responsabilità, con conseguente obbligo di risarcimento, in caso di sinistro. Laddove manchi il segnale, è necessario che gli automobilisti facciano riferimento alle norme del Codice della Strada che sono sufficienti a regolare la circolazione e a garantire l’assenza di inconvenienti. Per questo motivo la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso:

“Questa Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso in cui il conducente che sarebbe stato favorito dalla segnaletica che si assume mancante “ritenga di aver diritto alla precedenza, non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione” (Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552239). Nel caso di specie non è dimostrato il nesso di causalità tra la mancanza della segnaletica orizzontale o verticale e il sinistro stradale, non potendosi affermare che gli utenti della strada non avrebbero potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo esistente, non essendo in grado di discernere tempestivamente il segnale o il cartello valido. Non ricorrendo una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità e quelle apparenti, non percepibili dall’utente della strada con l’uso della normale diligenza (Cass. Sez. 3, 22 ottobre 2013 n. 23919) il motivo non può trovare accoglimento”.