Conseguimento congiunto patente e qualificazione CQC – Circolare MIT 2276/2017

Il Ministero fornsice chiarimenti operativi in materia di contestuale conseguimento della patente di guida delle categorie C o D e delle relative qualificazioni CQC

3 Febbraio 2017
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Con la recente Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 2276 del  30/1/2017 “Conseguimento congiunto patente e qualificazione CQC”, il MIT risponde alla richiesta di chiarimenti operativi in materia di contestuale conseguimento della patente di guida delle categorie C o D e delle relative qualificazioni CQC.

I casi di istanza di conseguimento della categoria C (o D) in ipotesi:

1) se il candidato, di età inferiore a 21 (o 24) anni, che ha presentato istanza di conseguimento della categoria C (o D) e della relativa qualificazione CQC, ma compie detta età dopo aver sostenuto l’esame di teoria, può sostenere l’esame pratico – per il conseguimento della patente – prima di completare le procedure d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC.

2) se il candidato che ha presentato istanza per il conseguimento delle categorie C (o D) e delle relative qualificazioni professionali quando già aveva compiuto 21 (o 24) anni di età, può sostenere l’esame pratico – per il conseguimento della patente – prima di completare le procedure d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC.

In entrambi i casi il Ministero esclude la possibilità, per il candidato in questione, di completare le procedure per il conseguimento della patente di guida prima di aver conseguito la qualificazione CQC.

Cosa prevede la norma?

Infatti, il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prevede, all’art. 18, comma 1 che: “per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale… non è richiesto il previo conseguimento della patente di guida corrispondente”.

Sono previste due diverse procedure:

  • una per chi deve conseguire esclusivamente la qualificazione CQC (art. 11, comma 8, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013);
  • una per il candidato che deve conseguire entrambe le abilitazioni (art. 11, comma 8, lettera b), del predetto D.M. 20 settembre 2013).
    Alla luce delle richiamate disposizioni, ne discende che

Conclude il MIT che:

“chi intende conseguire contestualmente la patente di guida delle categorie C (o D) e la qualificazione CQC deve rispettare i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 11, comma 9, del Decreto ministeriale 20 settembre 2013”.