Cronotachigrafi: per quanto vanno conservati?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare prot. 1 del 9.2.2017, fornisce indicazioni in merito alla conservazione dei dati ricavati dai cronotachigrafi

23 Febbraio 2017
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In seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute a riguardo della modalità di conservazione dei dati ricavati dai dischi cronotachigrafici, l’ispettorato del lavoro ha pubblicato la circolare prot. 1/17, contenente precise indicazioni.

Per quanto vanno conservati i cronotachigrafi?

I dischi cronotachigrafici vanno conservati, a norma di legge, per 12 mesi dalla loro utilizzazione.

Questo è quanto stabilito dal regolamento CE n. 561 del 2006, all’art.10, par.5, lett. a) – ii).

Compilazione del Libro Unico del Lavoro

Oltre a quanto sopra riportato, la circolare affronta anche il tema della registrazione dell’orario lavorativo svolto dagli autisti. Le ore di lavoro vanno infatti riportate all’interno del Libro Unico del Lavoro, pratica non sempre agevole dato il peculiare rapporto in questione.

L’ispettorato chiarisce che è possibile segnalare la presenza del lavoratore indicando una “P” sul registro. In seguito, entro e non oltre i 4 mesi dallo svolgimento delle ore di lavoro interessate, si potrà procedere alla compilazione esatta utilizzando i cronotachigrafi come prova dell’effettiva prestazione fornita.

I cronotachigrafi devono essere conservati quanto il Libro Unico?

Il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato per un minimo di 5 anni, ma ciò non influenza in nessun modo i termini di conservazione dei cronotachigrafi, che restano fissi ai 12 mesi citati in apertura dell’articolo.

In sintesi

La circolare sintetizza efficacemente i vari termini di conservazione per mezzo dell’elencazione che riportiamo:

  • Libro Unico del Lavoro: da conservare per 5 anni;
  • registrazione dei dati relativi all’orario di lavoro: da effettuare entro 4 mesi dalla prestazione lavorativa (solo se in possesso di documenti che provano l’effettiva prestazione resa);
  • dischi cronotachigrafici: da conservare per un anno.

Circolare prot. 1, 9.2.2017, dell’Ispettorato del Lavoro