Accertamento del reato ex art. 219, c. 3 ter e cosiddetto “presofferto”: nuova circolare MIT per gestire il contenzioso

Il MIT segnala, con apposita circolare prot. 1791/2017, due decisioni di tribunale che possono essere di ausilio nelle predisposizioni delle difese nei contenziosi in materia, al fine di evitare la soccombenza nei giudizi

3 Marzo 2017
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Il MIT presenta nella Circolare prot. 1791/2017 due sentenze di tribunale: le decisioni prese dai giudici in tali sedi potrebbero essere, secondo il Ministero, di ausilio nelle predisposizioni delle difese nei contenziosi in materia al fine di evitare la soccombenza nei giudizi.

Le due decisioni rispettivamente del Tribunale di Siena e del Tribunale di Sondrio ribadiscono il concetto di accertamento del reato di cui all’art. 219, c. 3ter, quale data del passaggio in giudicato della sentenza; viene poi riaffermato che il cosiddetto “presofferto” non può essere computato nel triennio, previsto dall’art. 219 c.3ter, necessario ai fini del conseguimento di una nuova patente.

Il concetto di accertamento del reato di cui all’art. 219, c. 3ter, quale data del passaggio in giudicato della sentenza

L’art. 219, comma 3 ter, C.d.S. Trasmissione Sentenza Tribunale di Siena n. 651/2016 e Ordinanza Tribunale di Sondrio R.G. 144/2016.
In particolare il Tribunale di Sondrio ha precisato che:

“ … un reato può dirsi definitivamente accertato solo allorquando la pronuncia giudiziale che ne ha accertato la sussistenza acquisti efficacia di giudicato “.

Da ciò consegue, secondo il detto Tribunale, che il decorso del termine di cui all’art. 219, c. 3ter presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale.

Computo del c.d. “presofferto”: di cosa si tratta?

Altrettanto rilevante è la sentenza del Tribunale di Siena che, oltre a ribadire il concetto di accertamento del reato quale dato del passaggio in giudicato della sentenza, si sofferma anche sulla questione del cosiddetto “presofferto” e cioè della computabilità della sospensione cautelare nel triennio di cui all’ art. 219, c. 3ter, escludendone la possibilità.
Inoltre, sempre sulla questione del cosiddetto computo del “presofferto”, il MIT ricorda che è intervenuto il Ministero dell’ Interno, con nota prot. 0016938 del 07.11.2016, diramata a tutte le Prefetture per competenza. Il Ministero dell’Interno, ha escluso la possibilità di tale computo in quanto:

“ …. una riduzione del periodo di divieto mediante lo scomputo del cosiddetto presofferto, oltre a non trovare riscontro letterale nel dato normativo sembra anche porsi in contrasto proprio con le finalità dissuasive perseguite dalla normativa” che ha inteso chiaramente “operare un aggravamento degli effetti preclusivi conseguenti alla revoca della patente”.

Consulta la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1791 del 24.1.2017