Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il 2017

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale il DPCM 13 febbraio 2017 sulla “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2017”

14 Marzo 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.60 del 13.3.2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2017 avente ad oggetto la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2017” che all’articolo 1 riporta:

“A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2017, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità”.

Permessi di soggiorno per lavoro subordinato

TRa le disposizioni del DPCM, si evidenzia che, nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 13.850 unita’.
Nell’ambito della quota prevista al comma 1, e’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
E’ inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.