Definizione agevolata: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La recente Circolare 2/E fornisce articolati chiarimenti sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, con particolare attenzione ai riflessi di detta definizione sulle controversie tributarie. L’Agenzia ricorda che la richiesta di definizione agevolata può essere presentata entro il 31 marzo 2017

15 Marzo 2017
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Con l’articolata Circolare n. 2/E dell’8.3. 2017, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, al fine di estinguere il debito, come stabilito dall’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

La circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della sopra citata disposizione normativa, analizzando alcuni profili della definizione agevolata emersi anche dall’esame dei contributi degli operatori e commentatori del settore, con particolare attenzione ai riflessi di detta definizione sulle controversie tributarie in cui è parte un Ufficio dell’Agenzia delle entrate. Questo anche al  fine di dare un’interpretazione sistematica tale da assicurare la coerenza dell’impianto normativo della definizione agevolata con la normativa in materia di riscossione coattiva.

La circolare è riferita ai carichi affidati agli Agenti della riscossione (ovvero, attualmente, Equitalia Servizi di riscossione SpA e, per la Sicilia, Riscossione Sicilia SpA ) dall’Agenzia delle entrate.

L’iter del procedimento di definizione

Il procedimento di definizione inizia con la presentazione all’Agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017, di una apposita dichiarazione in cui il debitore indica i carichi che intende definire, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali assume l’impegno a rinunciare.
Possono presentare tale dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016. Ne deriva l’esclusione dei crediti non affidati nell’arco temporale individuato dalla norma o pagati o oggetto di provvedimento di sgravio.

In sostanza, il debitore può presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2017 a condizione che il carico che intende definire, al netto dei pagamenti e degli sgravi già effettuati dall’Ente creditore, risulti affidato al 31 dicembre 2016.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, ai sensi del comma 3 dell’art. 6, comunica al debitore, entro il 31 maggio 2017, l’importo dovuto e la data del versamento in unica soluzione o le date delle rate in caso di opzione per il pagamento dilazionato.

Quali carichi sono oggetto della definizione agevolata?

Il comma 1 dell’art. 6 prevede la possibilità di estinguere i debiti contenuti nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Per il debitore è possibile definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016; non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. I carichi definibili sono quelli iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,18 o affidati ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di avviso di accertamento cd. esecutivo.

Carichi costituiti solo da sanzioni

L’Agenzia ricorda che, a fronte della situazione più ricorrente rappresentata dal caso in cui il carico è costituito dal tributo, a cui si aggiungono la sanzione e gli interessi, è altresì riscontrabile l’ipotesi di carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione. Questa tipologia di carico è rottamabile? La risposta dell’Agenzia è affermativa e si fonda sul rilievo che essa non è stata inclusa dal legislatore nell’elenco dei carichi non definibili (articolo 6, comma 10, Dl 193/2016). Pertanto, sono rottamabili anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

Quali altri temi sono trattati nella Circolare?

Vengono poi trattati in modo approfondito i seguenti temi:

  • i carichi esclusi dalla definizione agevolata
  • il perfezionamento della definizione agevolata
  • la definizione agevolata e precedenti dilazioni di pagamento
  • i carichi oggetto di giudizio

Consulta la Circolare Agenzia delle entrate 8.3.2017 n. 2/E