Rilevatore elettronico di velocità: possibile utilizzarlo senza contestazione immediata della violazione?

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5532/2017, nell’esaminare il caso di un ricorso avverso multa per eccesso di velocità, chiarisce i casi in cui è possibile utilizzare lo strumento senza contestare immediatamente la violazione

22 Marzo 2017
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5532 del 6.3.2017, esamina il caso di un ricorso ad una multa per eccesso di velocità, chiarendo i casi in cui è possibile utilizzare lo strumento senza contestare immediatamente la violazione.

Autovelox in area urbana: la strada individuata deve essere una strada a scorrimento

La Cassazione chiarisce che, qualora si installi una postazione autovelox in area urbana, la strada individuata dal Prefetto nel decreto autorizzatorio deve essere una strada a scorrimento. Questa è l’unica deroga possibile alla regola generale che prevede che, in città, sia sempre presente una pattuglia a sorvegliare il corretto funzionamento dello strumento di rilevazione della velocità, anche al fine di contestare immediatamente le violazioni ai trasgressori.

I giudici della Suprema Corte ricordano inoltre che, come in altre occasioni evidenziato:

“il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, cod. strada, e non altre; è, pertanto, illegittimo – e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 cod. strad.”

Facendo seguito a tale principio di diritto il tribunale ha dunque errato nel ritenere di non poter sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio. Doveva anzi procedere a verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui alla lettera D) dell’articolo 2 cod. strada. Il ricorso in relazione a tale motivo viene perciò accolto.

Consulta l’Ordinanza n. 5532 del 6.3.2017, Corte di Cassazione