Decreto “anti-mozziconi”: un nuovo vincolo di destinazione da sanzioni

Una nuova entrata vincolata da prevedere sul bilanci 2017/2019 correlata alle spese previste ai sensi dell’art. 2 del D.M. 15/2/2017. Il legislatore si sta sbizzarrendo a prevedere vincoli sulle entrate da sanzioni, dopo il vincolo introdotto dagli articoli 7, 142 e 208 del C.d.S. e quello previste dall’art. 9 del Decreto “Sicurezza delle città”, DL n. 14/2017…. L’analisi di C. Malavasi

28 Marzo 2017
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Il legislatore si sta sbizzarrendo a prevedere vincoli sulle entrate da sanzioni. Dopo aver analizzato il vincolo introdotto dagli articoli 7, 142 e 208 del CDS e quello previste dall’art. 9 del Decreto “Sicurezza delle città”, DL 20/2/2017 n. 14, proprio qualche giorno fa ha pubblicato in G.U. il decreto definito “anti mozziconi” in vigore dal 21/3/2017 ed ha previsto un nuovo vincolo di destinazione da sanzioni indicando quanto segue:

Art. 2. Destinazione dei proventi
1. Ai sensi dell’art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate per l’attuazione di campagne di informazione su scala nazionale nonché per le altre finalità di cui all’art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il restante cinquanta percento dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Tali somme sono impiegate, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale.
3. Per la gestione delle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni versano la quota indicata al comma 1, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28, trattenendo la quota indicata al comma 2 e dando conto, nel rendiconto di gestione, dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione.
4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facoltà di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attività svolte in attuazione del presente decreto.

Il secondo comma, in particolare, prevede espressamente che “il restante cinquanta percento dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Tali somme sono impiegate, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale.” inserendo pertanto un vincolo derivante da una legge e quindi pienamente rientrante nei vincoli esplicitamente richiamati dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 31/2015.
Il comma successivo prevede poi che “i comuni versano la quota indicata al comma 1, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28, trattenendo la quota indicata al comma 2 e dando conto, nel rendiconto di gestione, dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione”.
Quest’ultima disposizione, abbinata alla precedente, impone agli Enti Locali di prevedere un costante monitoraggio della totalità delle violazioni contestate da tutti gli organi accertatori sul proprio territorio. E inoltre la necessità di prevedere un meccanismo automatico che contempli il riversamento allo Stato del 50% sia della quota accertate dalla propria polizia municipale che recuperare la propria quota del 50% dai soggetti che sono stati sanzionati da altre forze di polizia o comunque da pubblici ufficiali dotati di potestà accertativa… Continua a leggere l’analisi di C. Malavasi