Tachigrafi, istruzione dei conducenti, controllo: nuova Circolare Ministero dell’Interno sull’autotrasporto

“Non è sufficiente formare, istruire e controllare, occorre anche ben organizzare l’attività dei conducenti”. Nuova circolare del Ministero dell’Interno in tema di “Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi”

30 Marzo 2017
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Nuova Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/ A/2438/17/111/20/3 del 24.3.2017 in tema di “Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi”.

Chi valuta il corretto adempimento circa la responsabilità dell’impresa

Il Ministero ricorda che l’adesione delle imprese al Decreto dirigenziale 12.12.2016, ossia il corretto adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, potrà essere valutata dal Prefetto e dal Giudice di Pace in sede di ricorsi, ex articoli 203 e 204-bis del C.d.S., per escludere la responsabilità dell’impresa nella violazione dell’art. 174, comma 14, C.d.S., ferma restando la responsabilità solidale, ex art. 196 C.d.S., per le violazioni contestate al conducente.

Cooperazione colposa nei delitti di lesioni colpose

Il Ministero dell’Interno ricorda anche che l’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo da parte delle imprese potrà essere valutato dal giudice penale in relazione alla cooperazione colposa nei delitti di lesioni colpose, lesioni personali stradali e omicidio stradale ascrivibili ad incidenti causati, del tutto o in parte, dalla violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 e del Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006.

Non è sufficiente formare, occorre anche ben organizzare

Il corretto adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo da parte delle imprese può essere valutato anche dall’Autorità di controllo quale circostanza esimente della loro responsabilità, ai fini dell’applicazione delle predette sanzioni.

“Sul punto, se da un lato non può non prendersi in considerazione il Decreto dirigenziale richiamato all’inizio, attuativo delle norme comunitarie secondo le quali gli Stati membri possono subordinare la responsabilità dell’impresa all’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo e tenere conto di ogni prova atta a dimostrare che la stessa non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione, dall’altro occorre tenere conto che la responsabilità dell’impresa, per le infrazioni commesse dai loro conducenti, può essere del tutto esclusa allorché unitamente a tali oneri la stessa impresa abbia organizzato la loro attività in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 e del Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006.”

In altri termini, non è sufficiente formare, istruire e controllare, occorre anche ben organizzare l’attività dei conducenti.

Quali violazioni sono previste?

Il Ministero richiama il fatto che ogni violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 e del Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006 non è di per sé indice di organizzazione dell’attività dei conducenti in difformità delle norme e attesa la necessità, alla luce della novella normativa, di attenuare l’afflittività oggi generata dall’automatica contestazione dell’art. 174, comma 14, C.d.S., per ogni violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 commessa da ciascun dipendente dell’impresa.

Questo difficile punto di equilibrio può essere trovato nell’individuazione di tutte quelle infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative:

  • Possono ritenersi infrazioni lievi quelle che non rendono manifesta una disfunzione organizzativa, quali sono ad esempio quelle relative al Regolamento (CE) n. 561/2006 definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016
  • in tali casi la decisione di non contestare all’impresa l’art. 174, comma 14, C.d.S., può essere adottata direttamente dall’organo di polizia stradale qualora si dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, anche dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto dirigenziale in esame.
  • In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’art. 174, comma 14, C.d.S., rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis, C.d.S., esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta si dia prova non solo deiradempimento degli oneri di formazione, istruzione e controlloma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le normein esame

Consulta la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/ A/2438/17/111/20/3 del 24.3.2017