Protocollo operativo in caso di omicidio stradale

La Regione Lazio ha approvato il “Protocollo operativo sui prelievi e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime”.

10 Aprile 2017
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È stato approvato il Decreto del Commissario ad Acta 27 settembre 2016, n. U00288, recante: “Approvazione Protocollo operativo sui prelievi e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime – Artt. 589-bis e 590-bis Legge n. 41/2016”.

Accertamento dello stato di ebbrezza in caso di omicidio stradale

Finalità del documento. Lo scopo che il documento si prefigge, in particolare all’allegato A, è quello di fornire indicazioni chiare e precise in merito alle modalità di accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. In particolare si vuole superare superare l’ostacolo posto dai conducenti che rifiutano di sottoporsi ad esami. Il loro rifiuto infatti può impedire concretamente l’accertamento delle circostanze aggravanti previste dal reato di omicidio stradale.

Accertamenti qualitativi. Il protocollo prevede che gli organi di Polizia Stradale, una volta giusti sul luogo del sinistro, sottopongano i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi, atti a certificare la presenza di sostanze psicotrope o alcool, senza tuttavia misurarne la quantità. Svolti questi, al fine di ottenere elementi utili per obbligare il conducente a sottoporsi ad ulteriori accertamenti (ai sensi dell’articolo 186 C.d.S. commi 3 e 4), si procede con gli accertamenti tecnico-quantitativi.

Il conducente che si rifiuti di sottoporsi a questi accertamenti configura il reato di cui ai sensi degli art. 186, comma 7, C.d.S. e 187, comma 8, C.d.S.

Avviso di difesa. Prima di procedere però è necessario informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p. dal momento che gli accertamenti seguenti costituiscono l’inizio dell’attività d’indagine vera e propria.

Accompagnamento coattivo in caso di rifiuto. Nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi ai test, egli risponderà penalmente del reato contravvenzionale (artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, C.d.S.). Inoltre, per permette ugualmente la prosecuzione degli accertamenti, il legislatore ha introdotto nel codice di procedura penale all’art. 359 bis, un comma 3 bis che prevede, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza da alcool o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, “l’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento” e si procede all’esecuzione coattiva.