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È stata introdotta una piccola modifica al Codice della Strada. Si tratta di poche parole inserite all’articolo 84, comma 4, lettera b. L’articolo tratta di “locazione senza conducente” ed elenca le categorie di veicoli per cui tale pratica è legittima.
Le nuove disposizioni, contenute all’art. 27 del Decreto-Legge 24.4.2017, n. 50, sono queste:
All’articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, “trasporto di persone” sono inserite le seguenti: “i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi i linea di trasporto di persone”.
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I veicoli destinati ai servizi di linea per trasporto di persone e citati al comma 2 dell’articolo 87 includono:
Ricordiamo infine che che la sanzione amministrativa comminata a chi adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso va da €422 a €1.697.