Legittima difesa: il Parlamento dice sì, si potrà sparare di notte

Approvata alla Camera la proposta di legge n. 3785 “Modifica all’articolo 59 del Codice Penale in materia di legittima difesa”: sarà considerata legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa in orario notturno

 

5 Maggio 2017
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Approvata alla Camera la nuova normativa sulla legittima difesa: la reazione a un’aggressione commessa in orario notturno, all’interno del proprio domicilio, sarà considerata legittima. Chi verrà messo in pericolo di vita o vivrà situazioni che negano la propria libertà, potrà reagire senza alcuna colpevolezza.

Queste le nuove fattispecie “protette” dalla norme, considerate appunto legittima difesa:

  • la reazione, anche armata, ad aggressione commessa in orario notturno;
  • la reazione a seguito dell’introduzione all’interno dell’abitazione privata con violenza alle persone o alle cose;
  • la reazione a seguito dell’introduzione all’interno dell’abitazione privata con minaccia o inganno.

Resta comunque necessaria la proporzione fra difesa e offesa.

In particolare verranno apportate le seguenti modifiche all’articolo 52 del Codice Penale:

  • dopo il primo comma sarà inserita la dicitura che “discolpa” chi reagisce in orario notturno e nelle nuove fattispecie previste: “Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.”
  • al secondo comma si ribadisce la necessità di proporzionalità fra difesa e offesa;
  • al terzo comma si allargano le nuove disposizioni anche ai luoghi in cui è esercitata un’attività commerciale, professionale e imprenditoriale.

Altra importante novità riguarda le situazioni in cui l’aggredito è “turbato” dall’aggressore: anche in questo caso è sempre esclusa la colpa, se la persona viene messa in pericolo di vita o rischia di essere compromessa la sua integrità fisica o personale o sessuale.

Ecco la porzione di testo a cui si fa riferimento: “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione”

Infine è stabilito che in caso di contenzioso, qualora venisse dichiarata la non punibilità per legittima difesa, lo stato si farà carico delle spese processuali.

Il testo passerà ora all’esame del Senato.

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