Nullità del verbale di contestazione: i vizi formali non sempre sono rilevanti

Corte di Cassazione, sentenza n. 6647/17: i vizi formali del verbale possono determinarne l’annullamento solo ove in concreto sia leso il diritto di difesa del destinatario della contestazione.

11 Maggio 2017
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Nell’ambito di un ricorso ad una multa per aver sostato all’interno di uno stallo blu a pagamento, senza esporre la scheda di parcheggio, l’automobilista sanzionato lamenta la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, del provvedimento dal quale derivava il potere di accertamento e contestazione in capo agli ausiliari del traffico che avevano proceduto a rilevare l’infrazione.

In un caso del genere deve essere esclusa la nullità del verbale di contestazione. Come più volte affermato da questa Corte, i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per sé stessi, ma solo nei casi in cui impediscano la difesa inerente alla contestazione. La funzione del verbale notificato è infatti quella di portare il contravventore a conoscenza degli estremi della violazione. La validità della contestazione è quindi condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa.

Solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.