Macchine agricole: un trattore al lavoro su un campo deve seguire le norme del C.d.S.?

In merito a un sinistro avvenuto durante alcuni lavori agricoli, consistito in particolare nell’investimento di un pedone, la Corte di Cassazione ricorda che il lavoro di un trattore all’interno di un campo non costituisce un momento della circolazione stradale.

23 Maggio 2017
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Il caso: durante la movimentazione di un trattore, utilizzato per raccogliere barbabietole, il conducente del mezzo investiva inavvertitamente un uomo, coperto alla vista dal rimorchio, pur avendo egli controllato che lo spazio retrostante al mezzo fosse libero prima di mettere in atto la manovra.

I congiunti della persona investita, deceduta, procedono a richiedere risarcimento, non riuscendo tuttavia ad invocare la violazione di alcuna norma di sicurezza specifica, essendo improprio pretendere dal conducente di un trattore agricolo di farsi ad esempio aiutare da un terzo in caso di retromarcia a visuale limitata o di addebitargli alcunché per una guida in condizioni di rumore, trattandosi dell’inevitabile rumore del mezzo.

Il Tribunale in definitiva ascriveva il fatto alla condotta del defunto, che scavalcava le misure di sicurezza.

Ai lavori agricoli eseguiti da un trattore si applica il Codice della Strada?

Muovendosi in Cassazione contro il rigetto della domanda di risarcimento, i ricorrenti sostengono che le previsioni del Codice della Strada devono essere osservate quali norme di comune prudenza anche in relazione alle aree private, in particolare in relazione agli articoli 154 (“cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre“) e 192 (“obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti“).

I giudici sono di diversa opinione: presupposto dell’applicazione dell’articolo 2054 Codice Civile e della correlata normativa attinente all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata. Un terreno agricolo non rientra nella definizione.

 

[…] deve escludersi che trovi applicazione il codice della strada. Prevede l’art. 2 che «ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali». Tale non è il luogo corrispondente all’accertamento di fatto del giudice di merito (fondo agricolo).