Alcol alla guida: la polizia stradale può ordinare ai sanitari di effettuare un prelievo del sangue?

Non è legittimo imporre il prelievo del sangue laddove il sospettato di ubriachezza non sia sottoposto a cure mediche in ospedale, a meno che non siano i sanitari a decidere di procedere per l’esame.

7 Giugno 2017
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Il caso che esaminiamo riguarda un uomo coinvolto in un sinistro stradale e sospettato di guida in stato di ebbrezza. Dopo essere stato in ospedale veniva a sottoposto a cure medico ed in particolare ad un prelievo ematico che permetteva di accertare un’elevata concentrazione di alcol nel sangue. Nonostante ciò, l’automobilista è assolto. Perché?

Non si può imporre il prelievo del sangue senza il consenso del soggetto

Il prelievo era stato effettuato dai medici del pronto soccorso esclusivamente su richiesta del personale di Polizia Giudiziaria.

In questo caso è necessario dare l’avviso, anche in maniera informale, dei motivi per cui viene effettuato l’esame, motivi di legge che non hanno nulla a che vedere con il protocollo medico (precisamente per la verifica del tasso alcolemico nel sangue).

Nel caso in esame tale informativa non è stata fornita, né è stato richiesto il consenso dell’interessato. I risultati dell’esame non sono quindi utilizzabili in tribunale.

Riassumendo: l’eventuale prelievo ematico effettuato da parte dei sanitari su richiesta dalla Polizia Giudiziaria senza l’informativa preventiva, è inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall’articolo 186 comma 2 C.d.S.

Esegui il login e consulta la Sentenza n. 21885, 5.5.2017, Corte di Cassazione