Valida la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nuova conferma della Cassazione

Ci occupiamo di due recenti sentenze della Cassazione che ribadiscono il medesimo concetto: la notifica della cartella eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida.

19 Giugno 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La Corte di Cassazione ricorda, con due recenti sentenze, che la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della I. n. 689 del 1981 (e successive modificazioni), disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con l’art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, citato in seguito, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

Estratto dall’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

“La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.”

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatarto e consegnatario della cartella.

Esegui il login per consultare i documenti: