Arresto in flagranza di reato in caso di fuga

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29759 del 14.6.2017, esamina il caso di un uomo arrestato il mattino dopo aver provocato un incidente stradale: si tratta di arresto in flagranza?

22 Giugno 2017
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Esaminiamo il caso, in verità piuttosto frequente, di un uomo arrestato per essere fuggito dopo aver causato un incidente stradale. Il Codice della Strada prevede questa possibilità facoltativa, nel caso in cui un automobilista si macchi del reato di fuga o di omissione di soccorso e venga individuato in flagranza di reato. Il fuggitivo ha a sua disposizione 24 ore di tempo per presentarsi spontaneamente alle forze di polizia, per evitare tale misura.

Veniamo ai fatti: l’uomo in questione, dopo aver causato il sinistro, era fuggito per nascondersi presso la propria abitazione. La Polizia Giudiziaria, dopo aver rinvenuto l’automobile incriminata parcheggiata nelle vicinanze della casa, procedeva ad individuare il reo. Questo accadeva un’ora dopo i fatti. L’arresto però, che ricordiamo è previsto come facoltativo e possibile solo in flagranza o quasi flagranza di reato ai sensi dell’art. 189 C.d.S., avveniva solo il mattino dopo (comunque entro le 24 di tempo concesse al reo per presentarsi spontaneamente).

Sulla base della ricostruzione dei fatti il Tribunale rigettava la richiesta di convalida dell’arresto. Contro tale sentenza propone ricorso in Cassazione il Procuratore generale.

Quando si può procedere all’arresto dopo un sinistro stradale?

Gli ermellini ricordano che per accertare la legittimità di un arresto avvenuto a seguito di incidente stradale, è alla interpretazione degli articoli 381 e 382 cod. proc. pen. che bisogna fare riferimento.

La conclusione è che l’esclusione prevista dall’art. 189, comma 8 bis, C.d.s. (ovverosia l’esclusione dell’arresto del conducente che si mette a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr’ore successive ai fatti), non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all’art. 382 cod.proc.pen., ma le dà per presupposte. Non è quindi legittimo arrestare il reo nelle 24 ore, se non sussistono le adeguate condizioni di flagranza o quasi flagranza.

Per procedere all’arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono quindi ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l’arresto ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr’ore.

Consulta la sentenza n. 29759, del 14.6.2017