Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per il 2016

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per transiti effettuati nell’anno 2016…

5 Luglio 2017
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per transiti effettuati nell’anno 2016. Al Titolo I, “Disposizioni comuni”, è chiarito che le imprese, le cooperative, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla legge n. 40 del 1999 per i costi sostenuti per pedaggi autostradali fra il 1° gennaio e il 31° dicembre 2016.

Requisiti e riduzione massima pedaggi autostradali

Per poter accedere alla riduzione i transiti devono essere stati effettuati con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.

Si chiarisce inoltre che in nessun caso la riduzione compensata può essere superiore al 13% al valore del fatturato annuo della impresa. 

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La riduzione è calcolata, in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

Fatturato (in euro) Classe veicolo Percentuale riduzione
200
Euro V o superiore 4%
 200.000-400.000
Euro IV 3%
 200.000-400.000
Euro III 2%
400.001-1.200.000
Euro V o superiore 6%
400.001-1.200.000
Euro IV 5%
400.001-1.200.000
Euro III 4%
1.200.001-2.500.000
Euro V o superiore 8%
1.200.001-2.500.000
Euro IV 7%
1.200.001-2.500.000
Euro III 6%
2.500.001-5.000.000
Euro V o superiore 10%
2.500.001-5.000.000
Euro IV 9%
2.500.001-5.000.000
Euro III 7%
Oltre 5.000.000
Euro V o superiore 13%
Oltre 5.000.000
Euro IV 11%
Oltre 5.000.000
Euro III 9%