Dal servizio quesiti: passo carrabile e destinazione d’uso del fondo servito

Si richiede un parere in merito ad una richiesta relativa ad un subentro in un’autorizzazione per accesso carrabile…

18 Luglio 2017
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Si chiede parere in merito ad una richiesta relativa ad un subentro in un’autorizzazione per accesso carrabile.

Nell’anno 2007 veniva rilasciato dal Comando autorizzazione per il rilascio di passo carrabile a beneficio di un esercizio commerciale (laboratorio artigianale) collocato a circa 7 metri da intersezione.

Attualmente, essendo variato il proprietario di tale esercizio, lo stesso richiedeva il subentro con regolare domanda.

In fase di sopralluogo gli Agenti incaricati si avvedevano dell’anomalia della situazione. Il proprietario sostiene di parcheggiare il proprio motoveicolo all’interno di tale esercizio, connotato da vetrine espositive e porta di accesso, e di avere necessità di accedere con materiale molto ingombrante, impossibile da immettere in caso di veicoli in sosta davanti allo stesso. Si chiede se in queste circostanze si possa rinnovare tale accesso o revocare tale accesso.

Appare evidente che l’evidente illegittimità dell’autorizzazione non può che portare all’annullamento dell’atto, che peraltro investe anche aspetti della sicurezza stradale, stante l’inderogabilità della distanza dalle intersezione1, salvo i casi di regolarizzazione di passi carrabili preesistenti al regolamento e sempre previa valutazione a tutela della sicurezza.

In ogni caso, stante anche la classificazione del fondo commerciale a nulla rileva il fatto che il proprietario sostenga di parcheggiare il proprio motociclo dell’esercizio, in quanto non si tratta di un locale destinato a rimessa di veicoli. Ancor di meno ha rilevanza l’esigenza di accedere con materiale molto ingombrante. Su questo piano anche il Tar Firenze ha respinto un ricorso riguardante la revoca di un passo carrabile per la diversa destinazione d’uso del fondo servito (3476/2005).

Quindi, non pare vi siano i presupposti per mantenere il passo carrabile. Eventualmente l’amministrazione può valutare, anche in ragione delle esigenze generali concrete (e non solo quelle dell’interessato) se sia utile e di interesse pubblico, prevedere uno stallo destinato al carico e scarico (ovviamente non riservato al solo esercente interessato, ma a chiunque debba effettuare operazioni di carico e scarico di cose).

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1) Le distanze dalle intersezioni per la realizzazione dei nuovi passi carrabili sono inderogabili
G. Carmagnini (www.vigilaresullastrada.it 12/6/2008)