Fermo fiscale: se l’oggetto del credito è una sanzione al C.d.S., qual è il giudice competente?

Corte di Cassazione, sentenza n. 17114/2017: qual è il giudice competente se il credito in base al quale si deve procedere si riferisce a infrazioni al Codice della Strada?

20 Luglio 2017
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La Corte di Cassazione si occupa di un caso di conflitto di giurisdizione: è necessario stabilire quale sia il giudice competente per un ricorso avente ad oggetto l’opposizione a un provvedimento di fermo amministrativo.

I giudici, dopo aver sottolineato che l’origine del credito in base al quale si procede si riferisce a “infrazioni al Codice della Strada”, affermano quando segue:

” […] il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento”.

Ciò significa che la sua impugnazione, che sostanzialmente riguarda l’accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario.

Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del C.d.S. rientra quindi fra le competenze del Giudice di Pace.

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