Legge annuale per il mercato e la concorrenza: aspetti di interesse della polizia locale (Seconda Parte)

Pubblichiamo la Seconda Parte dell’articolo di M. Ancillotti su taluni aspetti del nuovo intervento legislativo (legge n. 124/2017) di indubbio interesse operativo in ambiti di specifica competenza degli organi di polizia locale.

8 Settembre 2017
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Approfondimento di M. Ancillotti

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3. Autotrasporto pubblico non di linea – modifiche al codice della strada e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21. Legge-delega per la revisione della legge 21/92

Due le modifiche di interesse in ambito autotrasporto pubblico non di linea.
Da un lato l’inserimento nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 della figura dei velocipedi quali veicoli oggetto dei servizi pubblici non di linea rappresentati dalla legge e dall’altro la previsione di una futura riforma del settore con legge di delegazione
Come si ricorderà, tempo addietro l’articolo 85 del codice della era stato modificato inserendo tra i veicoli possibile oggetto di destinazione ad attività di noleggio con conducente per trasporto di persone anche i velocipedi. Purtroppo la legge 21/92 non conteneva tale previsione e si era così determinato un disallineamento che aveva portato ad una paralisi del settore con comuni che si trovavano nella difficoltà di adottare regolamentazioni di disciplina del servizio di NCC con velocipedi. Oggi le due discipline sembrerebbero allineate. L’uso del condizionale è d’obbligo. Infatti mentre l’articolo 85 – che contiene la previsione di un servizio svolto con velocipedi, si riferisce al noleggio con conducente, l’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nella parte modificata, prevede l’inserimento dei velocipedi nel servizio di Taxi, creando confusione ulteriore ad un settore che già di per se non brilla certo per chiarezza di individuazione della normativa di riferimento.
Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 21/92 in conseguenza della modifica di che trattasi.
Art. 1 legge 15 gennaio 1992, n. 21  Autoservizi pubblici non di linea
1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

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